È stata istituita nel 1990, a seguito sull'emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all'estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L'AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell'art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all'estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d'ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all'estero, cioé degli italiani che dimorano abitualmente all'estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un'AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE centrale registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.
Iscrizione dei cittadini all'AIRE
Oltre ai dati anagrafici, l'AIRE registra anche l'indicazione relativa all'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all'AIRE centrale, via web-mail, utilizzando un sistema di sicurezza e un'apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. Devono iscriversi all'AIRE i cittadini che trasferiscono la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore all'anno; i cittadini nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita è stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana è stata accertata dal competente ufficio consolare di residenza; le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi; i cittadini la cui residenza all'estero è stata giudizialmente dichiarata. In tutti i casi sopra indicati, l'iscrizione all'Aire presuppone, comunque, la comunicazione, da parte dell'Ufficio consolare di residenza al comune di iscrizione, dell'esatto e completo indirizzo estero.
Non devono iscriversi all'AIRE le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore all'anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO.
L'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero
I cittadini residenti all'estero e regolarmente iscritti all'AIRE hanno diritto di esercitare il voto per tutte le consultazioni elettorali e referendarie che si svolgono in Italia. Per le consultazioni amministrative, nonché per l'elezione diretta del presidente e del consiglio regionale e per le consultazioni referendarie di carattere locale, gli elettori all'estero ricevono una cartolina-avviso, che consente loro di poter rientrare in Italia per prendere parte al voto. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, gli elettori residenti nell'U.E. ricevono un apposito certificato elettorale per votare nei seggi istituiti “in loco” nel Paese di residenza. Gli elettori italiani residenti in Paesi non appartenenti all'U.E. ricevono, invece, la cartolina-avviso per il rientro in Italia ai fini del voto.
Per il rinnovo del Parlamento italiano e per le consultazioni referendarie a carattere nazionale, è stata istituita, dalla Legge 459/2001, l'apposita circoscrizione estero per l'elezione di sei senatori e dodici deputati, per la quale gli elettori all'estero possono esprimere il proprio voto per corrispondenza. In questi ultimi casi l'elettore all'estero riceve dall'Ufficio consolare di residenza un plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso. I cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità o coloro che, per qualsiasi motivo, sono stati omessi dall'elenco degli elettori all'estero, possono comunque votare per corrispondenza, presentandosi presso gli Uffici consolari competenti per residenza, entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni, per domandare di essere reiscritti all'AIRE e poter esercitare così il diritto di voto per corrispondenza. A tal fine l'Ufficio consolare deve richiedere,entro 24 ore, al Comune che ha effettuato la cancellazione o che dovrebbe iscrivere il cittadino omesso dall'elenco elettori, la dichiarazione che attesti la mancanza di impedimenti al godimento del diritto elettorale attivo.
Accedi ai registi di stato civile e agli indici dei nomi tramite il Portale degli Antenati: https://antenati.cultura.gov.it/