Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte adibite a qualsiasi uso che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani. Interessa non solo le abitazioni, ma anche box auto, garage, autorimesse, posti auto, cantine e magazzini (categ. catastale C/02 e C/06) siano essi dotati o meno di utenze. La normativa prevede che ogni locale, coperto o scoperto, suscettibile di produrre rifiuti urbani, ricade nell’ambito di applicazione della tassa, poiché la potenziale produzione di rifiuti non dipende dalla presenza di collegamenti alle forniture, ma dalla semplice disponibilità e utilizzo degli spazi.
La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
Possono essere esentate al pagamento, previa dichiarazione del contribuente:
- le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- immobili inagibili/inabitabili. Devono considerarsi inagibili o inabitabili, se di fatto non utilizzati, i fabbricati per i quali vengano a mancare i requisiti di cui all’art. 24, comma 1, del d.P.R. n. 380/2001 e, quindi, gli immobili che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o un’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione, ordinaria o straordinaria. Il proprietario deve presentare una domanda di esenzione, con la possibilità che il Comune effettui un sopralluogo a pagamento per accertare la situazione dell’immobile, previo consenso del proprietario.